Attività professionali: le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020

Di seguito alcune norme e informazioni utili in materia di professione e emergenza sanitaria, redatte dall’Avv. Marco Giuri, consulente legale di Assoenologi e specializzato in normativa vitivinicola, aggiornate al 10 aprile 2020.

Il Governo ha stabilito, per tutto il territorio nazionale, la chiusura fino al prossimo 3 maggio delle attività produttive NON ESSENZIALI, escluse quelle di importanza strategica per il sistema Paese.

Una delle novità applicative è prevista dal comma 12 dell’art. 2 del DPCM 10 aprile 2020, al fine di risolvere alcune criticità applicative emerse, prevede che per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito:
– l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
– la spedizione a terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

 

NOTA BENE:
Il Professionista Enologo svolge un’attività che rientra tra quelle escluse dalla sospensione potendo ritenersi inclusa nel codice ateco 74 (attività professionali scientifiche e tecniche) compreso nell’allegato del DPCM del 10 aprile 2020.
L’Enologo può svolgere, quindi, la sua attività dotandosi sempre di autocertificazione e nel pieno rispetto del Protocollo di Sicurezza del 14 marzo 2020.
Per continuare l’attività, pertanto, l’Enologo non ha bisogno della previa comunicazione al Prefetto.

 

SETTORE AGRICOLO ED AGROALIMENTARE (codici Ateco 01 / 10 / 11)
Per quanto attiene il settore agricolo e agroalimentare questi sono considerati settori strategici e quindi potranno restare aperti cosi come le attività di filiera che ne forniscono beni e servizi (es. fornitori di tappi, bottiglie, etichette, concimi, etc):
“restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”.

L’apertura ed il funzionamento del settore agricolo ed agroalimentare (e della filiera) dovranno in ogni modo rispettare rigorosamente tutti i precedenti provvedimenti DPCM emanati nelle scorse settimane ed in particolare si ricorda di rispettare il protocollo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro del 14 marzo 2020, salvo Protocolli ancora più rigorosi disposti dalle singole Regioni
Si raccomanda inoltre che:
1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
4. si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
6. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e Sindacali; per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile;
7. importante per le attività di filiera (funzionali alla parte agricola e agroalimentare):
è necessaria una preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Il Prefetto potrebbe sospendere l’attività se non la ritiene funzionale per la continuità della filiera.
Questa comunicazione non è obbligatoria per le attività agricole e agroalimentari ma solo alle attività di filiera funzionali ad esse: fornitori di concimi, tappi, lieviti, bottiglie, etichette, etc.

 

Allegati:

– allegato elenco delle attività (con codice ATECO) aggiornato dal DPCM 10 aprile 2020
– protocollo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro del 14 marzo 2020
– bozza della comunicazione preventiva al Prefetto (di nostra produzione. Nei prossimi giorni potrebbe essere pubblicata una comunicazione ufficiale del Ministero degli Interni o delle singole Prefetture).
– modulo di autocertificazione aggiornato al 25 marzo 2020

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