Chiarimenti sulla denaturazione dei prodotti del settore vitivinicolo. DM 157592 del 15/03/2023

15 marzo 2023 –  Chiarimenti sulla denaturazione dei prodotti del settore vitivinicolo. DM 157592 del 15/03/2023

 

Per la denaturazione con cloruro di sodio in alternativa al cloruro di litio si applicano le previsioni già individuate dall’Allegato per l’utilizzo del cloruro di sodio per i vini e gli altri prodotti, e in particolare:
a) per la determinazione del sodio nei prodotti denaturati con cloruro di sodio, si utilizzano i metodi OIV MA‐AS322‐03A (spettrofotometria aa) e OIV MA‐AS322‐03B (fotometria di fiamma);
b) l’obbligo della specificazione nel documento di accompagnamento della tipologia
di denaturante è già presente, al punto 10.7 dell’Allegato. Si fa presente, altresì, che nella
compilazione dei documenti di accompagnamento cartacei (bolletta di consegna di cui
all’art. 4, comma 2 del DM 2 luglio 2013; MVV) la precisazione della tipologia di
denaturante è obbligatoria ai sensi dell’art. 6, comma 8, ed allegato II del medesimo DM 2
luglio 20131. Per quanto riguarda i documenti di accompagnamento elettronici MVV‐E, il
“Codice delle operazioni vitivinicole” è obbligatorio per i prodotti sfusi e sono riportate nella
“casella 17.2.1a” con il codice “GG” relativo alla “Denaturazione con cloruro di sodio” e il
codice “HH“ relativo alla “Denaturazione con litiocloruro”. Le predette descrizioni sono
automaticamente riportate nel campo “17 p” “designazione del prodotto”;
c) nell’Allegato, il punto 10.2 riguarda i limiti del contenuto dei differenti denaturanti
al termine delle operazioni di denaturazione. Per quanto riguarda la denaturazione con
cloruro di sodio si fa presente che il punto 10.2 già prevede che esso, dopo le operazioni di
denaturazione, deve essere presente nel prodotto denaturato nella misura compresa tra i
50 e 70 grammi per ogni 100 litri di prodotto.

 

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