Circolare n. 11944 – Uso della CO2 in cantina promiscua per l'elaborazione di prodotti aromatizzati

L’Icqrf, nella circolare n. 11944 del 13 settembre 2017, fornisce alcuni chiarimenti sull’uso della CO2 in cantina promiscua per l’elaborazione di prodotti aromatizzati.

 

In particolare  si ritiene consentita la possibilità di operare l’aggiunta di anidride carbonica (gassificazione) ai prodotti vitivinicoli aromatizzati anche negli stabilimenti presso i quali vengono prodotti i vini frizzanti e/o spumanti per i quali è imposto il requisito della provenienza dalla sola fermentazione dell’anidride carbonica in essi contenuta.

 

Si precisa che, anche nel caso della produzione e detenzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati negli stessi stabilimenti presso i quali vengono prodotti vini frizzanti e vini spumanti c.d. “naturali, resta fermo l’obbligo di presentare la comunicazione prevista dall’articolo 18, comma 2 della L. n. 238/2016, contestualmente ad ogni eventuale introduzione di anidride carbonica negli stabilimenti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

 

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