Decreto Ministeriale n. 5811 – Disposizioni nazionali inerenti le dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola


Il Decreto stabilisce le disposizioni appplicative degli articoli 8 e 9 del Reg. Ce n. 436/2009.

Le dichiarazioni sono presentate telematicamente entro il termine del:

15 novembre per le dichiarazioni di vendemmia;

15 dicembre per le dichiarazioni di produzione.

Sono tenuti alla presentazione annuale:

a) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta;

b) i produttori d uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

d) i produttori che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

f) i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;

g) i soggetti che effettuano intermediazione delle uve;

h) le associazioni e le cantine cooperative.


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