Decreto Mipaaf – Deroga alla resa massima di uva ad ettaro

E’ stato pubblicato il decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 676539  che stabilisce la deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP.

 

Con il decreto vengono individuate le aree vitate dove è ammessa una resa di uva per ettaro fino a 40 tonnellate, anzichè 30.

1. In applicazione dell’articolo 8, comma 10-bis, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le aree vitate dove è ammessa una resa di uva per ettaro fino a 40,000 tonnellate sono individuate a livello di Comune e sono riportate nell’Allegato I del decreto.
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate sulla base delle rese medie comunali superiori alle 30 ton/ha, come risultanti dalle dichiarazioni di vendemmia presentate annualmente e relative alle ultime cinque campagne vitivinicole (2015-2019), escludendo la campagna con la resa più alta e quella con la resa più bassa.
3. Entro il 31 gennaio 2022 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali eventuali integrazioni da apportare all’Allegato I, sulla base della verifica che almeno il 25% dei produttori, che insistono nel Comune per il quale si chiede l’iscrizione, abbia registrato una resa produttiva superiore alle 30,000 tonnellate per ettaro, in almeno un’annualità tra il 2015 e il 2019.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Regioni e le Province autonome, in relazione alle disposizioni di cui al comma 1 ed in base ai propri indirizzi di politica vitivinicola che tengano, se del caso, conto dell’incidenza e/o dell’estensione della superficie non rivendicata a DOP o IGP, possono richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’esclusione dall’Allegato di cui al comma 1 delle aree vitate ricadenti nel proprio territorio.
5. Con decreto del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione Generale delle politiche europee e internazionali si provvederà ad apportare le integrazioni e le esclusioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.
6. Per il mancato rispetto di quanto normato nel presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla Legge n. 238/2016.
7. Il presente provvedimento entra in applicazione a decorrere dalla campagna vitivinicola 2022/2023

 

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