E’ stato pubblicato il decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 676539 che stabilisce la deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP.
Con il decreto vengono individuate le aree vitate dove è ammessa una resa di uva per ettaro fino a 40 tonnellate, anzichè 30.
1. In applicazione dell’articolo 8, comma 10-bis, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le aree vitate dove è ammessa una resa di uva per ettaro fino a 40,000 tonnellate sono individuate a livello di Comune e sono riportate nell’Allegato I del decreto.
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate sulla base delle rese medie comunali superiori alle 30 ton/ha, come risultanti dalle dichiarazioni di vendemmia presentate annualmente e relative alle ultime cinque campagne vitivinicole (2015-2019), escludendo la campagna con la resa più alta e quella con la resa più bassa.
3. Entro il 31 gennaio 2022 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali eventuali integrazioni da apportare all’Allegato I, sulla base della verifica che almeno il 25% dei produttori, che insistono nel Comune per il quale si chiede l’iscrizione, abbia registrato una resa produttiva superiore alle 30,000 tonnellate per ettaro, in almeno un’annualità tra il 2015 e il 2019.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Regioni e le Province autonome, in relazione alle disposizioni di cui al comma 1 ed in base ai propri indirizzi di politica vitivinicola che tengano, se del caso, conto dell’incidenza e/o dell’estensione della superficie non rivendicata a DOP o IGP, possono richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’esclusione dall’Allegato di cui al comma 1 delle aree vitate ricadenti nel proprio territorio.
5. Con decreto del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione Generale delle politiche europee e internazionali si provvederà ad apportare le integrazioni e le esclusioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.
6. Per il mancato rispetto di quanto normato nel presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla Legge n. 238/2016.
7. Il presente provvedimento entra in applicazione a decorrere dalla campagna vitivinicola 2022/2023
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