Chi firma il coacervo?

Vorrei sapere se ho la competenza per firmare e approvare un documento di coacervo che deve essere inviato all’organo di certificazione competente.

Se lei possiede il titolo di enologo ai sensi della Legge 129/91, la risposta e affermativa. Infatti, in base al recente Decreto ministeriale 12.03.2019, recante Disciplina degli esami analitici per i vini Dop e Igp, degli esami organolettici e dell’attivita delle commissioni di degustazione per i vini Dop e del finanziamento dell’attivita della commissione di degustazione di appello, cosi come al precedente decreto 11 novembre 2011, l’enologo ha la facolta di attestare la conformita ai parametri chimico- fisici della partita assemblata. Si veda nel dettaglio il seguente Articolo 17, comma 1: “Fatte salve le limitazioni connesse all’indicazione in etichetta della menzione ≪riserva ≫, della menzione ≪gran selezione≫ e dell’annata di produzione delle uve di cui all’art. 31, rispettivamente commi 3, 6 e 12, della legge e fatte salve le misure piu restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, in caso di assemblaggio di partite gia certificate della medesima tipologia di DO, appartenenti o meno alla stessa annata, per la partita coacervata deve essere prodotta, a cura del detentore entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell’assemblaggio, per via telematica, all’organismo di controllo apposita autocertificazione, corredata dall’attestazione dell’enologo di cui alla legge n. 129/1991, o di altro tecnico abilitato, responsabile del processo di assemblaggio, sulla conformita della partita assemblata ai parametri chimico – fisici stabiliti dall’art. 26 del regolamento CE n. 607/2009 e di quelli previsti dallo specifico disciplinare di produzione.

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