Le indicazioni operative

di Luigi Bonifazi

In prossimità della scadenza fatidica dell’8 dicembre, data a partire dalla quale entrano in vigore le nuove disposizioni sull’etichettatura dei prodotti vitivinicoli ed aromatizzati, sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale Ue del 24 novembre scorso le linee guida della Commissione europea (C/2023/1190) che forniscono alcune indicazioni operative in merito alle nuove informazioni obbligatorie nell’etichettatura dei prodotti vitivinicoli applicabili a decorrere dall’8 dicembre 2023.
Si tratta di un compendio di 40 domande ricevute dai servizi della Commissione Europea, che ha provveduto a fornire delle risposte circostanziate in grado di orientare gli operatori impegnati ad adeguare – ove necessario – l’etichettatura dei propri vini alla nuova normativa.

La presentazione delle indicazioni obbligatorie in etichetta

L’inserimento dell’elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale costituiscono una novità assoluta per il settore vitivinicolo introdotta dal Reg. (Ue) 2021/2117, il quale fa venire meno quanto disposto dalla deroga prevista dall’art.16 comma 4 del Reg. (Ue) 1169/2011 (regolamento Fic) per tutte le bevande alcoliche che contengono più di 1,2% vol di alcol.
Le nuove linee guida chiariscono il tema di carattere generale che riguarda il rapporto tra la normativa orizzontale sull’etichettatura degli alimenti e la normativa verticale, cioè di settore: infatti l’articolo 118 dell’Ocm stabilisce che il Reg. (Ue) 1169/2011 si applica all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti vitivinicoli, salvo diversa disposizione della normativa speciale.
Sia per l’indicazione della dichiarazione nutrizionale che per la lista degli ingredienti viene pertanto preso come riferimento il “regolamento Fic”, mentre la norma specifica definita nel regolamento Ocm modificato offre numerose precisazioni, ma anche possibilità di semplificazione consentendo:
– di limitare la dichiarazione nutrizionale sull’etichetta, e nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie (Tab.1), al solo valore energetico (indicata con la lettera “E” seguita rispettivamente dal valore in kilojoule (kJ) e chilocalorie (kcal) per 100 ml), mentre la fornitura della dichiarazione nutrizionale completa viene ammessa per via elettronica;
– di indicare in etichetta tutte le sostanze che provocano allergie o intolleranze presenti nel prodotto finito, facendole precedere dalla parola “contiene” seguita dal nome delle sostanze allergeniche di cui all’art. 41 del Reg. (Ue) 2019/33, ma presentando l’elenco completo degli ingredienti per via elettronica.
Di seguito verranno affrontate le principali tematiche offerte dalle nuove norme in materia di etichettatura, ripercorrendo i punti salienti delle linee guida della Commissione Ue, in modo da offrire una lettura quanto possibile agevole in un ambito normativo ancora piuttosto acerbo e di certo complesso.

L’elenco degli ingredienti

Seguendo le prescrizioni dettate dalle Linee guida vengono riportate di seguito alcune considerazioni in merito all’elenco degli ingredienti ed alla sua presentazione.
– Innanzitutto, l’elenco degli ingredienti viene regolamentato dagli articoli da 18 a 22 del Fic, e deve essere preceduto dal termine “Ingredienti”, anche nel caso di utilizzo del QR-code in quanto non è stata ritenuta sufficiente l’indicazione della sola lettera “i” (pur trattandosi del simbolo ufficiale ISO 2760).
– L’elenco riporta gli ingredienti in ordine decrescente di peso, ma quelli che costituiscono meno del 2% del prodotto finito possono essere elencati in un ordine diverso dopo gli altri.
– Gli elementi di flessibilità offerti dal Reg. (Ue) 2023/1606 per indicare i vari ingredienti riguardano in primis il termine “uve” che può essere utilizzato per sostituire l’indicazione delle uve e/o dei mosti di uve utilizzati come materie prime.
– La designazione degli additivi (considerati veri e propri ingredienti in linea con quanto previsto dal regolamento Fic, vedi Tab.3) deve essere effettuata con il nome della loro categoria funzionale (ad esempio “agente stabilizzante”), seguito dal nome specifico o dal numero “E” puntualmente riportati all’interno del Reg. (Ue) 2019/934.
– Vanno obbligatoriamente dettagliati tutti i coadiuvanti tecnologici in grado di provocare allergie o intolleranze utilizzati nel processo di produzione ed ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma alterata. Si tratta di una delle informazioni più importanti, tanto da poter incidere sulla sicurezza alimentare del consumatore: per questa ragione, nel caso in cui l’elenco degli ingredienti dovesse essere riportato nell’etichetta fisica, tutte le eventuali sostanze classificate come allergeniche devono essere indicate ed evidenziate mediante un carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti per dimensioni, stile o colore di sfondo. Viceversa, nel caso di elenco degli ingredienti fornito per via elettronica, tutte le sostanze che provocano allergie o intolleranze, precedute dalla parola “contiene” devono essere indicate sull’etichetta, mentre nello spazio off-label devono essere utilizzati i criteri descritti per l’elenco degli ingredienti nell’etichetta fisica.
– Rientrano tra gli ingredienti i prodotti impiegati per l’arricchimento nonché il saccarosio, mentre i lieviti o parti di lieviti – con l’eccezione delle mannoproteine – sono da considerare coadiuvanti tecnologici e quindi non vanno indicati come ingredienti.

La dichiarazione nutrizionale

La dichiarazione nutrizionale è disciplinata dall’articolo 34 del regolamento Fic e l’ordine di presentazione dei diversi elementi è definito nell’allegato XV dello stesso regolamento. In linea generale possiamo affermare che:
– la dichiarazione nutrizionale deve essere presentata in formato tabulare con i numeri allineati. Se lo spazio non consente la presentazione tabulare può essere utilizzato un formato lineare, ma nel caso di presentazione per via elettronica deve essere sempre utilizzato un formato tabulare con i numeri allineati, in quanto si suppone che, in questo caso, non esistano limiti di spazio;
– gli elementi obbligatori della dichiarazione nutrizionale devono essere indicati nell’ordine suggerito dall’Allegato XV del Reg. (Ue) 1169/2011 anche quando il loro tenore è pari a zero; – per il calcolo dei valori nutrizionali si utilizzano valori medi, stabiliti sulla base: delle analisi dell’alimento effettuata dal produttore, dei valori medi noti o effettivi degli ingredienti utilizzati, di dati generalmente stabiliti e accettati. Il valore energetico deve essere calcolato utilizzando i coefficienti di conversione di cui all’allegato XIV del Reg. (Ue) 1169/2011. A questo proposito si è recentemente pronunciato anche il Masaf con la circolare Prot. n.0656765 del 28-11-2023, ai sensi della quale il calcolo del valore energetico dell’alcol (etanolo) deve fare riferimento al peso (g) e non al volume (ml): prima di operare la conversione diventa pertanto necessario moltiplicare il volume dell’alcol per la densità dello stesso (1 ml di alcol etilico=0,78 g di alcol etilico).

Spazio all’etichetta elettronica

Raccogliendo le istanze del settore vitivinicolo, il Reg.(Ue) 2021/2117 ha previsto la possibilità di fornire le informazioni relative all’elenco degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale sfruttando gli spazi “off-label” offerti dall’etichettatura elettronica. Si tratta di un ambito in grado di accogliere anche le indicazioni relative all’etichettatura ambientale, alleggerendo sensibilmente il carico di informazioni da riportare nell’etichetta fisica dei prodotti vitivinicoli. – Il Reg.(Ue) 2021/2117 non specifica quali mezzi elettronici debbano essere utilizzati per fornire off-label la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti: viene anzi consentito qualsiasi mezzo elettronico, etichettatura elettronica o mezzi di etichettatura elettronica facilmente accessibili al pubblico attraverso un codice a barre di qualsiasi tipo (QR, 2D diverso da QR, 1D, un chip) che fornisca un collegamento a informazioni online a patto che figuri in etichetta nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie, rimanendo facilmente visibile e leggibile e tale da offrire un accesso facile, diretto e universale. E’ stato chiarito che l’inserimento di un semplice indirizzo di un sito web stampato sull’etichetta non soddisfa i requisiti previsti.

– La presentazione di un QR code destinato alla fornitura delle informazioni obbligatorie deve essere chiara per i consumatori, e pertanto nell’etichetta ci deve essere un chiaro riferimento al contenuto delle informazioni fornite per via elettronica: termini o simboli generici (come una «i») non sono sufficienti a soddisfare i requisiti di questa disposizione, mentre dovrebbe essere inserita una indicazione maggiormente esauriente come la parola per esteso “Ingredienti”. A questo proposito è intervenuto il decreto del 7 dicembre scorso con il quale – in deroga e solo fino all’8 marzo 2024 – viene autorizzata l’etichettatura e la commercializzazione dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con la lettera “i” accanto al QR-code che rimanda alle informazioni della lista degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale.

– Condizione vincolativa per l’utilizzo di questo strumento digitale è il divieto assoluto di raccogliere e tracciare i dati degli utenti, neanche in caso di consenso da parte dell’interessato: le informazioni d’etichettatura non devono figurare insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing. Inoltre, il legislatore vieta che vengano indicati l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale all’interno del sito web dell’operatore, così come claim atti a favorire la commercializzazione del prodotto: quello on line si potrebbe definire uno spazio “asettico” all’interno del quale fornire solo le informazioni di legge al consumatore.

– Il mezzo o la piattaforma elettronica su cui sono collocate le informazioni dovrebbero fornire garanzia di leggibilità, stabilità, affidabilità, durata e accuratezza delle informazioni per tutta la durata del prodotto.

– È possibile utilizzare QR code aggiuntivi in etichetta che rimandino ad altre disposizioni, ma non devono interferire con quelli deputati alla fornitura di indicazioni obbligatorie o indurre in confusione il consumatore. È possibile realizzare un unico codice QR contenente il codice EAN e altri dati obbligatori, come l’elenco degli ingredienti ed i valori nutrizionali, ma occorre predisporre un’adeguata separazione delle informazioni indirizzate al consumatore rispetto a quelle aventi fini commerciali.

– La fornitura delle informazioni obbligatorie tramite QR code possono essere veicolate sulle pagine web di uno stesso sito, ma il link di ogni singola etichetta deve portare necessariamente a visualizzare le informazioni specifiche di ciascun vino. – Per quanto riguarda i termini utilizzati, il loro regime linguistico è soggetto alle stesse norme delle altre indicazioni obbligatorie, vale a dire le norme definite come lex specialis ai sensi dell’articolo 121 del regolamento OCM: pertanto tutte le indicazioni obbligatorie e facoltative, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali dell’Unione.

I documenti di trasporto – In caso di transazioni di vino sfuso, la lista degli ingredienti dovrà essere riportata nei documenti di accompagnamento. Qualora lo spazio nel documento di accompagnamento non sia sufficiente, è possibile fare un rimando ad una scheda che riporti la lista degli ingredienti, che a sua volta conterrà un rimando agli estremi del documento di accompagnamento.

– In caso di transazione di vini imbottigliati non viene ritenuto necessario ripetere le informazioni degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale nei documenti di trasporto, essendo già riportate in etichetta.

-Nel caso di esportazione dei prodotti verso paesi terzi: in caso di incompatibilità tra la normativa comunitaria e quella del paese di destinazione è possibile esonerare i prodotti esportati verso paesi terzi dall’etichettatura dei valori nutrizionali e della lista degli ingredienti, allineando così l’etichettatura alle disposizioni del paese terzo. La circolare Masaf n.0656765 del 28 novembre 2023 precisa che la deroga si applica in caso di manifesta incompatibilità tra le due normative che sussiste nel caso in cui la normativa del Paese di destinazione vieti espressamente di riportare in etichetta informazioni riguardanti il valore energetico del vino o i suoi ingredienti.

 

Disposizioni sanzionatorie

Il mancato rispetto delle disposizioni inerenti la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale, comporta l’applicazione dell’articolo 74, comma 1, della legge 238/2016, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 5.000 euro: infatti viene riconosciuta la preminenza della norma di settore (il Testo unico del vino, appunto) rispetto alle previsioni della norma sanzionatoria orizzontale che riguarda la generalità dei prodotti dell’agroalimentare.