Circolare Mipaaf – Chiarimenti in merito all’elaborazione delle uve raccolte fuori zona, nel limite max del 15%

24 febbraio 2022

 

Vista la modifica dell’articolo 93, par. 4, del reg. UE n. 1308/2013, per quanto concerne la definizione di “produzione” per i vini IGP, a seguito della quale anche la produzione o vinificazione del massimo 15% delle uve, derivanti da vigneti ubicati al di fuori della zona di produzione delimitata di una IGP, deve avvenire all’interno di tale zona delimitata, conformemente all’articolo 93, par. 1, lett.b), punto iv), dello stesso regolamento,  è da ritenersi superata la prassi operativa di cui alla circolare ministeriale n. 16991 del 25 luglio 2012 e successive integrazioni, in merito alle modalità di elaborazione consentite, anche fuori zona di produzione, per la frazione di partita in questione (massimo 15%) ed il successivo assemblaggio in zona di produzione con la complementare frazione di partita IGP (almeno 85%).

 

 

Disposizioni transitorie.

Con la circolare n. 90032 del 24 febbraio 2022 il Mipaaf comunica che, in accoglimento della richiesta della stessa filiera ed al fine di contenere il danno economico dei numerosi produttori vitivinicoli, che tradizionalmente hanno vinificato il max 15% delle uve fuori zona, per un periodo transitorio che non superi il 14 luglio 2022 (data di fine dell’attuale campagna vendemmiale), si consente che possano essere utilizzate in zona di produzione delle specifiche IGP le frazioni di partite di mosti o vini atti a diventare IGP (al max 15%) ottenuti da uve elaborate fuori zona e derivanti dalle vendemmia 2021 e precedenti, sulla base delle indicazioni e condizioni fornite con la richiamata circolare ministeriale n. 16991 del 25 luglio 2012 e delle successive note integrative (in particolare la nota MIPAAF n. 16206 del 05/06/2013).

 

Se del caso, il Ministero fornirà, in tempo utile per la prossima campagna vendemmiale 2022/2023, le indicazioni in merito alle condizioni e modalità di elaborazione dei vini IGP nelle relative zone di produzione, con particolare riguardo alle compatibilità delle uve (massimo 15%) ottenute fuori zona con le disposizioni dei relativi disciplnari IGP.

 

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