Vendita online: reato di truffa per mancata consegna

di Marcello Mantelli e Luca Davini

 

Con sentenza n. 142 del 9 maggio 2022, in materia di vendita di merce online pubblicizzata su siti internet, il Tribunale di Ferrara ha affermato che la mancata consegna della merce pattuita, in assenza di restituzione del prezzo già corrisposto dal compratore, integra gli estremi del reato di truffa.
La vicenda trae origine dalla pubblicazione di un annuncio di vendita di un drone su un sito internet da parte di un venditore che si presentava al pubblico con la propria reale identità.
Quanto diremo nel seguito può naturalmente applicarsi anche a una vendita di vini effettuata on-line
Contattato da un compratore, a seguito di verifiche sulla sua identità e sullo stato della merce, compratore e venditore si accordavano sul prezzo, sulle modalità di pagamento e sulla consegna del drone.

Nonostante il pagamento, regolarmente avvenuto, il drone non veniva consegnato. Il compratore provava allora a contattare il venditore, senza ricevere alcuna risposta.
Il compratore si rivolgeva infine all’autorità giudiziaria. Il caso veniva deciso dal Tribunale di Ferrara che, accertata la riconducibilità del fatto all’imputato, lo condannava per truffa ai danni del compratore, ritenendo che le condotte attuate dal venditore integrassero gli artifici o raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa.
Sulla scia delle indicazioni recentemente espresse dalla Corte di Cassazione, (Cass. 30 marzo 2022, n. 23323), in tema di vendita di prodotti on line, il Tribunale ha infatti individuato nella pubblicazione dell’annuncio on line, nei contatti tra venditore e acquirente, nella pattuizione del prezzo, negli accordi relativi alla modalità della (mancata) consegna del bene gli “artifici e raggiri” richiesti dall’art. 640 c.p. ai fini dell’accertamento del reato di truffa.

Secondo il Tribunale di Ferrara, tali condotte, “pur in assenza di altra e ulteriore messa in scena”, integrerebbero gli elementi di un raggiro “in quanto destinati a creare un falso convincimento sulla psiche della persona offesa e ad indurla in errore”.
Tali condotte, infatti, pur apparentemente corrette, avrebbero rivelato la propria natura artificiosa laddove sorrette, sin dall’inizio, non da una reale volontà di procedere ad una compravendita, bensì dal solo intento di incamerare il prezzo.
La peculiarità del caso sussiste proprio nella valutazione che la medesima condotta integrerebbe in un contesto di vendita ‘in presenza’, ipotesi in cui la mancata consegna della merce sarebbe penalmente irrilevante.

Differenza tra vendita online e in presenza

 

Rileva dunque la differenza fondamentale tra la vendita on line e la vendita in presenza dato che nella vendita on line l’acquirente è in posizione di svantaggio: egli deve necessariamente fare affidamento sulla serietà delle condotte e sull’affidabilità del venditore, con la conseguenza che il dolo del venditore determina la natura di artificio o raggiro delle condotte perpetuate per ingannarlo.
Proprio tale finalità ingannatoria è stata identificata dalla giurisprudenza come parametro che permette di distingue il reato di truffa dal mero illecito civile.
Pertanto, in caso di vendita online, quando l’inadempimento contrattuale (cioè la mancata consegna del drone o delle bottiglie di vino nel nostro caso) è l’effetto di un precostituito proposito fraudolento, si configura il reato di truffa, punito, tra l’altro, con la reclusione da sei mesi a tre anni (art.640 codice penale). Quindi il rischio a carico del venditore è quello di subire conseguenze ben più pesanti rispetto al “normale” inadempimento contrattuale per mancata consegna.