Arbitrato: le principali novità introdotte dalla riforma Cartabia

di Marcello Mantelli e Luca Davini

 

La Riforma Cartabia, entrata in vigore con il D.lgs 149/2022, ha modificato anche la disciplina dell’arbitrato per adeguare l’istituto all’evoluzione interpretativa operata dalla giurisprudenza e per renderlo più attrattivo e fruibile agli operatori.
L’arbitrato è sostanzialmente un processo privato a pagamento che può rappresentare, soprattutto in operazioni commerciali internazionali di una certa rilevanza economica (oltre i 100.000,00€), alla luce dei costi dell’istituzione arbitrale (se utilizzata) e degli arbitri, un efficace metodo di risoluzione delle controversie con i partners con sede all’estero.

Nel caso di arbitrato regolato dalla legge italiana, a seguito della riforma, a tutti i procedimenti di arbitrato instaurati a partire dallo scorso 28 febbraio 2023 si applicheranno le seguenti novità:

i. equiparazione degli effetti sostanziali della domanda di arbitrato a quelli della domanda giudiziale sancito in via definitiva dalla riforma;

ii. rafforzamento del principio di imparzialità ed indipendenza degli arbitri, che possono adesso essere ricusati per gravi ragioni di convenienza;

iii. attribuzione agli arbitri del potere di emanare provvedimenti cautelari nelle sole ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto successivo, purché anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale;

iv. la translatio iudicii: è prevista la possibilità, in tutte le ipotesi in cui viene negata la competenza (dal giudice in favore dell’arbitro e viceversa) di mantenere salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda attraverso la predisposizione ad opera delle parti di tutte le attività necessarie all’instaurazione del processo, da compiersi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado che declina la competenza;

v. scelta della legge applicabile: è ora espressamente previsto – nonostante fosse già di pacifica applicazione – che le parti possano indicare nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia;

vi. riduzione del termine lungo per l’impugnazione del lodo: prima della Riforma, l’impugnazione si proponeva nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo (così detto termine breve), davanti alla corte d’appello nel cui distretto era posta la sede dell’arbitrato, purché entro un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione del lodo oggetto di impugnazione (così detto termine lungo). Quest’ultimo termine è stato ora dimezzato a sei mesi dalla data di ultima sottoscrizione del lodo;

vii. è ora prevista l’efficacia immediatamente esecutiva del lodo straniero con possibilità di opposizione.

viii. arbitrato societario: una delle novità più rilevanti riguardo l’arbitrato societario è la possibilità degli arbitri di emettere ordinanze volte alla sospensione dell’efficacia di delibere assembleari (nelle controversie aventi ad oggetto la validità delle stesse), possibilità espressamente preclusa prima della riforma.

ix. Le parti sono libere di scegliere le norme procedurali che regolano la controversia (cd lex arbitri) indicandole nella convenzione di arbitrato. In mancanza di scelta si farà riferimento alle norme arbitrali applicabili presso la sede dell’arbitrato.

Le nuove regole sull’arbitrato previste dalla riforma Cartabia possono quindi entrare in gioco in tali situazioni anche nel contesto di un #arbitrato internazionale, ponendo attenzione alla formulazione corretta della clausola arbitrale nel contratto internazionale anche alla luce delle novità sopra viste.