Distillazione di crisi e vendemmia verde per riequilibrare il mercato del vino

 

Calo dei consumi, in particolare dei vini rossi, e aumento delle giacenze di cantina hanno contribuito a delineare una situazione di squilibrio di mercato. Per questo la Commissione europea, con il Reg. (Ue) 2023/1225 adottato il 22 giugno e pubblicato il 26, ha provato a predisporre una serie di misure, tra cui la concessione della distillazione di crisi e di deroghe utili per facilitare l’applicazione della vendemmia verde, il cui utilizzo, da modulare sul territorio a seconda delle concrete necessità, è finalizzato a contribuire una gestione mirata degli squilibri di mercato, riducendo le eccedenze di vino, e concedere, per l’esercizio finanziario 2023, maggiore flessibilità nell’attuazione dei programmi di sostegno. A sottolineare il carattere transitorio della loro applicazione viene stabilito che la loro completa attuazione dovrà essere fatta entro il 15 ottobre 2023, data di chiusura dell’esercizio finanziario.

 

 

Condizioni per attivare la distillazione

 

L’attuazione della distillazione di crisi è subordinata alla dimostrazione che si verifichi, a livello regionale o nazionale, a seconda dei casi, una o più delle seguenti condizioni di mercato.
a) Un aumento considerevole delle ultime scorte di vino disponibili a livello di produzione rispetto al quantitativo medio delle scorte per lo stesso periodo delle cinque campagne di commercializzazione precedenti o rispetto al quantitativo medio delle scorte per lo stesso periodo delle cinque campagne di commercializzazione precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso
b) Una diminuzione considerevole del prezzo medio di mercato a livello di produzione per la campagna di commercializzazione in corso rispetto al prezzo medio delle tre campagne precedenti o rispetto al prezzo medio delle cinque campagne precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso delle medie annuali
c) Una diminuzione considerevole delle vendite cumulate sul mercato a livello di produzione per la campagna di commercializzazione in corso rispetto alla media delle tre campagne precedenti per lo stesso periodo o rispetto alla media delle cinque campagne precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso delle vendite cumulate per lo stesso periodo, e a condizione che tale diminuzione non risulti da un calo della produzione.

 

Le disposizioni nazionali

 

A seguito del regolamento Ue, il Ministro dell’agricoltura ha pubblicato il decreto n. 04000039 del 28 luglio 2023 avente per oggetto “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (Ue) n. 2023/1225 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2022/2023.
In base a questo decreto, nelle Regioni che hanno presentato richiesta entro il 31 luglio al Masaf e Agea OP, per la campagna 2022/2023, è attivata la distillazione di crisi dei vini rossi o rosati, sia a denominazione di origine che a indicazione geografica che senza denominazione di origine o indicazione geografica.
Beneficiari della misura sono i produttori di vino come definiti all’articolo 2 del decreto, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole.
Il vino da avviare alla distillazione deve essere detenuto alla data del 31 maggio 2023 e risultare dai registri di cantina alla stessa data. L’alcol derivante dalla distillazione deve essere utilizzato esclusivamente per uso industriale, in particolare per la produzione di disinfettanti e di farmaci, o per fini energetici. Le operazioni di distillazione devono avvenire entro il 15 ottobre 2023.
L’importo dell’aiuto è stabilito dalla Regione interessata in base a criteri oggettivi e non discriminatori e non può essere superiore all’80% del prezzo medio mensile più basso rilevato nella campagna 2022/2023.
Per richiedere l’aiuto, il produttore ha dovuto presentato all’Agea OP, con modalità telematica, entro il 10 agosto 2023 il Contratto di distillazione non trasferibile. Ogni produttore ha potuto stipulare al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina. A garanzia del corretto conferimento del vino da avviare alla distillazione il produttore deve presentare apposita garanzia fidejussoria. Il Contratto prevede l’impegno del distillatore di trasformare il vino in alcool, avente almeno la gradazione di 92°, entro il 15 ottobre 2023.

 

Vendemmia verde

 

Il regolamento (Ue) 2023/1225 – riprendendo la formula indicata dal precedente Reg. (Ue) 2020/592, emanato in risposta alle turbative di mercato causate dalla pandemia da Covid-19 – consente, limitatamente all’annualità 2023, una distruzione dei grappoli anche su una parte dei vigneti aziendali, a condizione tuttavia che tale intervento sia applicato su intere particelle vitate, sulle quali, in deroga alla norma europea, è possibile praticare la vendemmia verde per due o più anni consecutivi. Un intervento, quello parziale, che può essere considerato, oltre che una misura di mercato, anche una buona prassi agricola in grado – se attivata per tempo – di ridimensionare il carico produttivo e di lavorare sul potenziamento del quadro fenolico, quindi con potenziali effetti positivi anche dal punto di vista qualitativo per i vitigni a bacca nera, meno per quelli a bacca bianca.
E proprio rispetto alla tempistica di attuazione della misura, come avvenuto nel periodo pandemico, durante il quale furono prorogati i termini di presentazione delle domande di aiuto nonché di conclusione delle operazioni di vendemmia verde, il Reg. (Ue) 2023/1317 del 28 giugno sposta in avanti – probabilmente troppo rispetto agli effetti dell’operazione dal punto di vista agronomico – fino al 31 luglio 2023, il termine di presentazione delle domande, già scaduto il 10 giugno.

 

Programmi di sostegno

 

Il regolamento delegato considera anche la necessità di promuovere una maggiore efficacia dei programmi di sostegno: l’andamento negativo del mercato, l’aumento dei costi di produzione ed i conseguenti problemi di liquidità delle imprese rendono difficile l’attuazione delle misure settoriali. Per questi motivi l’atto europeo ha temporaneamente aumentato il contributo massimo dell’Ue previsto per le misure Ocm di promozione nei mercati dei paesi terzi, di ristrutturazione e riconversione dei vigneti così come di vendemmia verde e investimenti (vedi Tabella).
È stato inoltre stabilito un maggiore margine di intervento e di adeguamento rispetto alle operazioni approvate del programma nazionale di sostegno: gli Stati membri possono infatti consentire che le modifiche realizzate dai beneficiari alle operazioni inizialmente approvate – che devono essere effettuate entro il 15 ottobre 2023 – siano attuate senza approvazione preventiva delle autorità competenti, sempre a condizione che le modifiche non ne pregiudichino l’ammissibilità e gli obiettivi generali e che non venga superato l’importo del sostegno approvato.