L’Icqrf, con la circolare n. 571 del 13 luglio 2018, rende noto che i titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, che in base all’art. 9, comma 2 del Testo unico non sono obbligati a presentare la planimetria all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, potranno trasmettere all’Ufficio territoriale dell’Icqrf la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze (con l’indicazione dell’ubicazione dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri) tramite un’apposita funzionalità del registro telematico vitivinicolo, che consente l’acquisizione della planimetria in formato grafico, unitamente alla registrazione dei recipienti (codice alfanumerico identificativo e relativa capacità).
Per le modalità di trasmissione telematica della planimetria si suggerisce di consultare la "Guida alla tenuta del registro telematico", capitolo 3.3, paragrafo 3.3.6 https://www.sian.it/public/mipaaf/Guida_registro_vitivinicolo_v44%20(S-MIP-MRGA-K3-15003).pdf?op=14&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.
La trasmissione telematica della planimetria assolve all’obbligo di presentazione previsto dalla norma solo qualora siano rispettate le indicazioni contenute nella Guida precitata.
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