Etichettatura ambientale degli imballaggi – sospensione art. 219 comma 5 D.Lgs. 3 aprile 2006

In tema di sostegni, è stata sospesa fino  al  31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia’ immessi  in commercio  o  etichettati  al  1°  gennaio 2022 possono  essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte

 

Riportiamo per maggior chiarezza il testo originale  dell’art. 219 comma 5

Tutti gli imballaggi devono essere  opportunamente  etichettati secondo le modalita’ stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in  conformita’  alle  determinazioni  adottate   dalla   Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta,  il  riutilizzo,  il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi,  nonche’  per  dare  una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali  degli imballaggi. I produttori hanno, altresi’, l’obbligo di  indicare,  ai fini della identificazione  e  classificazione  dell’imballaggio,  la natura dei materiali di  imballaggio  utilizzati,  sulla  base  della decisione 97/129/CE della Commissione.

Per visionare il testo integrale della legge clicca qui https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-21&atto.codiceRedazionale=21A03181&elenco30giorni=false

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