Appassimento con uve Montepulciano

Alcuni associati ci hanno chiesto un chiarimento circa la possibilità di poter effettuare un appassimento delle uve Montepulciano D’Abruzzo Doc, in fruttaio o in campo, e usare il prodotto appassito e vinificato, assemblato con vino ottenuto da uve fresche, cioè da normale vinificazione. Inoltre, hanno chiesto se è possibile riportare, nelle indicazioni della contro-etichetta, che una parte del vino è ottenuto da uve appassite. Chiaramente tutte le operazioni, compreso l’appassimento, si intendono regolarmente registrate sul Registro telematico. Chiedono inoltre se le stesse osservazioni possono essere applicate anche alle IGT della Regione Abruzzo.

 

Risposta del Dirigente dell’Ufficio PQAI IV – Mipaaf. Il vigente disciplinare di produzione della Doc “Montepulciano d’Abruzzo” non contempla alcuna tipologia che può essere qualificata con la menzione tradizionale “passito”. Pertanto, non sussiste la possibilità di indicare nell’etichettatura una connessa indicazione veritiera relativa al processo di “appassimento” delle uve. L’indicazione della menzione “passito” o il similare termine “appassimento”, è invece possibile per alcuni vini Igt della regione Abruzzo che prevedono la tipologia “passito”. In tali casi, fatte salve eventuali disposizioni restrittive degli specifici disciplinari Igt per le modalità di indicazione in etichettatura, il termine “passito” o “appassimento” può figurare in ogni contesto di etichettatura, ovvero su l’unica etichetta (che contiene sia le indicazioni obbligatorie che le indicazioni complementari), oppure su altra etichetta (accessoria a quella che riporta le indicazioni obbligatorie) contenente le indicazioni complementari. Infatti, ai sensi della vigente normativa UE, non esiste una “etichetta principale” e una “contro-etichetta”, ma una norma basilare che prevede di riportare in etichetta le indicazioni obbligatorie in un unico campo visivo, lasciando poi piena libertà agli operatori sia sul numero delle etichette da utilizzare, sia sull’indicazione delle “indicazioni facoltative o complementari”, purché le stesse indicazioni complementari risultino veritiere, dimostrabili agli organi di controllo, e non siano tali da generare confusione nello spirito consumatori. Tuttavia, anche per i disciplinari che non prevedono la tipologia “passito” e fatte salve eventuali disposizioni restrittive degli stessi disciplinari, può farsi riferimento in etichettatura ad un “leggero appassimento” delle uve, in considerazione del fatto che la definizione di “uve fresche”, da utilizzare per la produzione della categoria “vino” di cui alla vigente normativa Ue (All. II, parte IV e parte VII, del Reg. UE n. 1308/2013), recita: “4. “Uve fresche”: il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina ….”. In ogni caso, in tali casi, al fine di non generare confusione nei consumatori (dato che non siamo in presenza di un “vino passito”), il riferimento al “leggero appassimento” delle uve o termini similari, deve essere indicato in etichettatura nell’ambito delle informazioni complementari al consumatore e in caratteri minimizzati, in conformità al disposto di cui all’articolo 14, comma 2, del Dm 13 agosto 2012..

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