Coesistenza cantina e birrificio

Chiedo un parere circa la possibilità o meno di coesistenza, all’interno dello stesso stabilimento, di un birrificio artigianale e una cantina con lavorazioni di vino sfuso ed imbottigliamento.

Allo stato attuale delle cose e per quanto e di nostra conoscenza, possiamo rispondere al suo quesito come segue. Dal punto di vista normativo, si deve fare riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 della L. n. 238/2016. 1. in prima istanza, la presenza di un birrificio, ancorché artigianale, in una cantina dà luogo alla violazione dei divieti contenuti nel predetto art. 15, comma 1, lettere b), c) ed e); e di tutta evidenza, infatti, che l’attività di produzione della birra comporta la detenzione di zuccheri e di sostanze zuccherine e fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca, di bevande diverse dal mosto e dal vino e di aromi e additivi non consentiti. 2. Ci sono due situazioni, configurate dai commi 3 e 4 del predetto art. 15, in cui la produzione della birra in una cantina deve, tuttavia, ritenersi consentita in deroga dei divieti sopra menzionati: – la prima e quella in cui tale produzione si svolga nell’ambito della preparazione di prodotti alimentari effettuata in connessione all’esercizio di attività ricettive di ristorazione, purché nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dell’attività di ristorazione medesima; – la seconda e quella configurata dal comma 4, in cui tale produzione possa identificarsi quale attività connessa, ai sensi dell’art. 2135 del c.c., nell’ambito dell’e- agricosercizio di un’impresa agricola. 3. Ai sensi del citato art. 16, in una cantina e possibile detenere birra sfusa esclusivamente per il successivo confezionamento, purché sia effettuata una preventiva comunicazione all’ufficio territoriale Icqrf (il quale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni); 4. per completezza, si aggiunge che, in forza del comma 2 del citato articolo 15, in una cantina e comunque possibile detenere birra purché in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una capacità non superiore a 5 litri.

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