Chiarimenti per produrre Brandy

Vi richiedo informazioni relativamente alle caratteristiche chimico-fisiche, previste dalla normativa vigente, che deve possedere un vino da destinare alla distillazione per la produzione di brandy. Vi richiedo inoltre informazioni relativamente alle procedure tecnologiche da seguire per la realizzazione del brandy in funzione di un determinato grado alcolico.

Secondo il Reg. (UE) 2019/787 del 17 aprile 2019, All. I, punto 5, il brandy e la bevanda spiritosa: i) ottenuta da acquaviti di vino con possibile aggiunta di distillato di vino a condizione che tale distillato sia stato distillato a meno di 94,8 % vol. e non superi il limite massimo di 50 % del tenore alcolico del prodotto finito; ii) e invecchiata per almeno: – un anno in recipienti di quercia con una capacita pari ad almeno 1 000 l ciascuno; o – sei mesi in recipienti di quercia con una capacita inferiore a 1 000 l ciascuno; iii) presenta un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol., provenienti esclusivamente dalla distillazione delle materie prime utilizzate; iv) presenta un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol. v) Inoltre: – il titolo alcolometrico volumico minimo del brandy e di 36 % vol.; – non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito; – il brandy non e aromatizzato. Ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali; – il brandy può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore. – Il brandy può essere edulcorato per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 35 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito. L’acquavite di vino e normata dal medesimo All. II, punto 4: a) L’acquavite di vino e la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti: i) e ottenuta esclusivamente dalla distillazione di vino, di vino alcolizzato o di un distillato di vino distillato a meno di 86 % vol.; ii) presenta un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol; iii) presenta un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol. b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di vino e di 37,5 % vol. c) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito. d) L’acquavite di vino non è aromatizzata. Ciò non preclude i metodi di produzione tradizionali. e) L’acquavite di vino può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore. f) L’acquavite di vino può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito. Sulle caratteristiche che deve possedere il vino da destinarsi a tale operazione, e sufficiente che per la legge sia definibile tale, fatto salvo per i vini a Ig o Do qualora si intendesse rivendicare la stessa sul distillato: in questo caso il vino da distillare dovrà possedere i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. Per quanto riguarda invece le procedure tecnologiche le possiamo allegare una parte della lezione che la nostra Sezione Lombardia Liguria ha tenuto presso un Istituto superiore agrario.

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