Regime forfettario per professione enologo

Attualmente sto iniziando la libera professione come enologo. Vorrei sapere se posso aderire al regime forfettario previsto dalla Finanziaria 2019. Attualmente sono socio (27% del capitale sociale) ed amministratore delegato di una S.r.l. che si occupa in misura secondaria anche di attività riconducibile all’attività di enologo (consulenza). Tra le cause di esclusione dalla possibilità di aderire a tale regime fiscale è indicato “ i soggetti …. che controllano direttamente o indirettamente S.r.l. Come è valutato il controllo diretto e indiretto di una S.r.l?

Per quanto riguarda l’accesso al regime forfettario, la legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfettario, già regolato dalla L. 190/2014. Dal  primo gennaio 2019, possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell’anno precedente, a 65.000,00 euro. Sono, invece, rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro), le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dal primo gennaio 2019.

Viene istituita un’imposta sostitutiva pari al 15% se il soggetto non supera i 65.000,00 euro di reddito. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici  ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Per quanto riguarda le cause d’esclusione, non possono utilizzare il regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività: – partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR); – controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Per “controllo diretto” di una S.r.l. si intende quello conseguente al possesso della maggioranza del capitale sociale. Il “controllo indiretto” invece si verifica in ragione dell’essere socio di una.  società terza che partecipa, con quote di maggioranza, la S.r.l. Si verifica controllo indiretto anche nell’ipotesi di influenza dominante: ad esempio, in base alla composizione della compagine aziendale, in caso di accordi o legami familiari con gli altri soci.

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