Sistema forfettario

Sono un enologo che esercita la libera professione di consulente vitivinicolo con Partita Iva e iscrizione alla gestione separata Inps. Da quest’anno aderisco al sistema forfettario, ma con altra partita Iva di società agricola srls vorrei svolgere attività di produzione uva e successivamente vino. Questo è compatibile con le nuove regole del sistema forfettario?

La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfettario. Una delle maggiori novità riguarda l’esclusione dal regime forfettario per i soci con quote che consentono il controllo diretto o indiretto di Srl e la cui attività sia comunque riconducibile a quella svolta dal contribuente. Nel suo caso particolare, a prima vista, sembrerebbe quindi non applicabile il regime forfettario. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per quanto attiene i produttori agricoli che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del TUIR, gli stessi sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l’attività d’impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere (cfr. circolare 7/E del 28 gennaio 2008, paragrafo 2.2.) e di conseguenza e per analogia anche il nuovo regime ad imposta sostitutiva del 20 per cento. In sintesi, lei potrebbe usufruire del regime forfettario nel caso in cui sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ovvero dedichi alle attività agricole (così come definite dall’articolo 2135 del Codice Civile), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

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