Vino aromatizzato

Vorrei produrre, nel mio stabilimento, una piccola quantità di vino aromatizzato del tipo Vermouth. Ho preso visione del Reg. Cee 1601/1991 e della Legge 82/206. Mi sembra di capire che l’aggiunta di alcool per questa tipologia di prodotto è sempre da effettuarsi in quanto espressamente prevista. Quello che vorrei capire è se, mantenendo il prodotto ad un titolo alcolometrico voluminico effettivo inferiore al 16% (fermo restando il titolo alcolometrico totale minimo del 17,5%), è possibile evitare l’apposizione della fascetta di stato per l’alcool.

Ci risulta che le leggi a cui fa riferimento siano state abrogate dal Reg UE 251/2014 che a tutt’oggi è il riferimento normativo per questo tipo di prodotti. Secondo quanto indicato all’articolo 3 comma 2, il Vermouth è un vino aromatizzato con le seguenti caratteristiche: a) nel quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 75 % del volume totale; b) con eventuale aggiunta di alcole; c) con eventuale aggiunta di coloranti; d) al quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi; e) con eventuale aggiunta di edulcoranti; f) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 14,5 % vol e inferiore a 22 % vol e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol. Il vino aromatizzato è in ogni caso sottoposto al contrassegno di stato (fascetta rossa). Per le corrette procedure e comunicazioni le suggeriamo di contattare gli uffici territoriali dell’Icqrf e dell’Agenzia delle Dogane.

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