Etichettatura vini

Quale normativa regolamenta l’etichettatura di un vino, a cui possa fare riferimento, da cui si evinca chi può scrivere “prodotto ed imbottigliato da…..” o solamente “imbottigliato da…”? Quali sono i vincoli e le restrizioni qualora l’azienda sia produttrice di uva e contemporaneamente acquisti materia prima?

Le normative di riferimento sono le seguenti: Reg. (UE) n. 1308/2013 – in particolare, gli articoli 117 – 119; Reg (CE) n. 607/2009 – in particolare, l’art. 56; DM 13 agosto 2012 – in particolare, l’art. 3. Per quanto riguarda chi può rivendicare le dizioni “prodotto ed imbottigliato.” e “imbottigliato da…” si precisa quanto segue: per “imbottigliatore” si intende la persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, stabilita nell’Unione europea, che effettua o fa effettuare l’imbottigliamento per proprio conto dei vini diversi dai vini spumanti. Per “imbottigliamento”, si intende invece il riempimento, con i vini sopra menzionati, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della vendita. “Imbottigliato da”: e la dicitura obbligatoria che, nell’etichettatura dei vini diversi dai vini spumanti, completa l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’imbottigliatore che effettua materialmente l’imbottigliamento. Si precisa che, in caso di imbottigliamento per conto terzi, l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’imbottigliatore e completata dai termini “imbottigliato per conto di (…)” o, nel caso in cui e indicato anche il nome e l’indirizzo della persona che ha effettuato l’imbottigliamento per conto terzi, dai termini “imbottigliato da (…) per conto di (…)”. Il termine “prodotto” può completare la predetta dicitura obbligatoria “imbottigliato da”, per indicare che, sia nel caso dei vini Dop e Igp che in quello dei vini senza Dop o Igp diversi dai vini spumanti, l’imbottigliamento e avvenuto nell’azienda di un produttore di tali vini, a condizione che quest’ultimo coincida con un imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) I quantitativi di uve proprie ottenuti dall’imprenditore agricolo nella propria azienda ed avviati alla trasformazione in vino devono essere prevalenti rispetto a quelli acquistati.

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