Vendita vino a privati all’estero: il problema dell’accisa

Vista la situazione che si è creata a causa del Coronavirus, molti clienti privati esteri non potendo venire in Italia a fare gli acquisti di vini e spumanti direttamente in cantina, ci chiedono di effettuare le spedizioni presso le loro abitazioni in Germania, Austria, Belgio, Olanda ecc. Poiché sono privati cittadini sprovvisti di codice accisa, dobbiamo rivolgerci per il disbrigo della pratica a dei corrieri che non sempre sono abilitati a fare questo servizio. Inoltre, questa pratica, per piccole spedizioni (60/100 bottiglie) va a incidere parecchio sul costo della bottiglia visto che mediamente gli spedizionieri chiedono oltre al costo del trasporto anche 70/100 € per il servizio di disbrigo accisa. Con la presente chiedo se c’è la possibilità di effettuare noi il versamento dell’accisa, per conto del cliente, direttamente allo Stato di destinazione della merce, oppure se esistono alternative per la vendita diretta a privati al di fuori dell’Italia.

Nel caso di vendita on line di vino e di altri prodotti sottoposti ad accisa nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue, con trasporto degli stessi a destinazione a cura o a spese del venditore, l’impresa italiana deve mettere a punto le procedure necessarie al fine di poter assolvere non solo l’accisa ma anche l’Iva del Paese di destinazione. – Ai fini dell’Iva, l’impresa italiana deve aprire una posizione Iva nel Paese UE di destinazione del prodotto. – Ai fini dell’accisa, a seconda dei Paesi UE di destinazione, deve nominare un rappresentante fiscale accise o registrarsi direttamente ai fini accise nel Paese di destinazione, oppure appoggiare l’arrivo dei prodotti nel Paese di destinazione presso un deposito fiscale o un destinatario registrato (autorizzati a ricevere tale tipologia di prodotti). Sul piano pratico, in relazione a tali vendite si potrà adottare una delle seguenti procedure: 1. Vendere il vino (o altri prodotti sot-toposti ad accisa) al consumatore finale di altro Paese Ue, con invio dei prodotti allo stesso, previa sosta tecnica presso deposito fiscale/destinatario registrato di tale Paese; in tale evenienza: – Ai fini dell’accisa: i prodotti vengono spediti dall’Italia in regime sospensivo mediante emissione di e-AD (se spediti da deposito fiscale) o di MVV (se spediti da piccolo produttore di vino) e assolvono l’accisa estera nel Paese estero, con successivo proseguimento verso il consumatore finale; – Ai fini Iva: viene emessa fattura nei confronti del cliente finale; tale fattura: – Ai fini dell’Iva italiana: reca la dicitura “operazione non imponibile articolo 41/1/b del Dl n. 331/1993”; – Ai fini dell’Iva del Paese di destino: reca l’indicazione dell’Iva dovuta nel Paese stesso (l’Iva estera viene calcolata includendo nella base imponibile l’eventuale accisa dovuta nel Paese di destino). 2. Vendere il vino (o altri prodotti sottoposti ad accisa) ad accisa italiana assolta Nel caso di cessione di vino e di altre bevande alcoliche ad accisa assolta, ai fini delle accise, è possibile applicare la procedura di cui all’articolo 36 della Direttiva 2008/118/CE. Si tratta della procedura tipicamente prevista per le imprese commerciali. In tale evenienza: – Ai fini dell’accisa: i prodotti vengono spediti ad accisa italiana assolta (per il vino l’accisa è zero), con emissione del DAS, e vengono sottoposti ad accisa del Paese estero, in genere, a mezzo di rappresentante fiscale accise, con diritto al rimborso dell’eventuale accisa italiana, una volta dimostrato che il prodotto è stato assoggettato all’eventuale accisa del Paese di destinazione; – Ai fini dell’Iva, viene emessa fattura nei confronti del cliente finale; tale fattura: – Ai fini dell’Iva italiana: reca la dicitura “operazione non imponibile articolo 41/1/b del Dl n. 331/1993; – Ai fini dell’Iva del Paese di destino: reca l’indicazione dell’Iva dovuta nel Paese stesso (l’Iva estera viene calcolata includendo nella base imponibile l’eventuale accisa dovuta nel Paese di destino). Com’è possibile notare, la vendita on line di vino (e di altri prodotti sottoposti ad accisa), nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue, con trasporto a cura o a spese dell’impresa italiana, non è una cosa semplice. Le difficoltà sopra delineate sono destinate a venire meno a partire dal 1° luglio 2021, in corrispondenza con l’entrata in applicazione della Direttiva 2017/2455, come modificata dalla Direttiva 2019/1995 e del Regolamento 2019/2026 (la decorrenza iniziale prevista dal 1° gennaio 2021 è stata spostata al 1° luglio 2021 in conseguenza delle difficoltà create dalla pandemia corona virus. Le nuove norme apportano la semplificazione, sicuramente ai fini dell’Iva (con introduzione del sistema dello sportello unico: applicazione dell’Iva del Paese di destinazione con suo versamento all’Erario italiano), con qualche speranza anche ai fini dell’accisa. La risposta a questo quesito è stata fornita grazie alla consulenza del Dr. Stefanino Garelli – Studio Associato Garelli – Torino.

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